Certificazione medica per le attività ludico motorie e amatoriali.
Per tutti coloro che in forma associativa aderiscono alle attività sportive organizzate di avviamento e perfezionamento alle discipline natatorie, ad esclusione dell’attività agonistica, viene richiesto ed è obbligatorio fornire il certificato medico in corso di validità , così come stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 8 agosto 2014, in merito alle “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”. (Scarica il testo ufficiale del Decreto), attuativo del comma 2 dell’art. 42-bis del Decreto Legge 21/6/2013 n. 69, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, e s.m..
Per una miglior informazione ed approfondimento si sintetizzano qui di seguito i principi essenziali della normativa del Ministro Lorenzin.
1 - Soggetti per cui è obbligatoria la certificazione
- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall'orario di lezione
- coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti)
- chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale
2 - Quale Medico può rilasciare la certificazione
- il medico di medicina generale per i propri assistiti
- il pediatra di libera scelta per i propri assistiti
- il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano
3 - Durata del Certificato e tipologia del controllo medico
- Il controllo deve essere annuale
- Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio
4 - Gli esami previsti dal controllo medico
- Per ottenere il rilascio del certificato è necessaria l'anamnesi e l'esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita.
- Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente
- Anche per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente.
- Il medico può prescrivere altri esami che ritiene necessari o il consulto di uno specialista
5 - Esclusioni
Sono stati posti specifici quesiti al Ministero della Salute in merito alla corretta interpretazione di attività “non agonistica”, per la quale esiste già un chiarimento ministeriale che precisa che sono esclusi dall’obbligatorietà della certificazione medica:
- tutti coloro che praticano attività amatoriale (nella fattispecie la libera balneazione per la quale è escluso alcun tipo di addestramento);
- chi svolge, anche in contesti autorizzati ed organizzati, l’attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
- i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare , quali le bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppo cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo, e attività assimilabili
Al momento pertanto, se non perverranno eventuali e ulteriori chiarimenti di approfondimento resta l’obbligo per quei soggetti di cui al punto 1 di questa comunicazione.
6 – Certificato medico – Fac-simile
Scarica il fac-simile della certificazione medica che secondo le disposizioni ministeriali i medici autorizzati devono rilasciare. (Certificato medico)
Defibrillatori obbligatori nelle società sportive
Dal 1° luglio è in vigore l’obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. I Ministri della Salute e dello Sport hanno precisato con il decreto 26 giugno 2017 alcuni aspetti attuativi:
- ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata
- nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita
- gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (vedi delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni)
- sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo
- sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni).
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Costo €. 40,00 con riconoscimento attestato dalla Regione Piemonte –